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Omicidio volontario per il pirata della strada


Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 10411 del 15 marzo 2011 – deve essere qualificato come volontario e non colposo il reato addebitabile al pirata della strada che provoca un incidente mortale.

In particolare, i giudici di legittimità hanno annullato, con rinvio, la decisione con cui la Corte di Assise d'appello di Roma aveva derubricato ad omicidio colposo aggravato dall'evento la condanna impartita in primo grado ad un giovane che, durante un inseguimento da parte della Polizia, aveva travolto una vettura uccidendo uno dei passeggeri e ferendone altri tre.

La Suprema corte ha accolto il ricorso presentato dalla Procura secondo cui, in considerazione delle dinamiche del sinistro e della condotta tenuta dall'imputato nella vicenda, allo stesso andava contestato il più grave reato di omicidio volontario; ed infatti, erano emersi degli elementi, quali l'elevatissima velocità e l'assenza di tracce di frenata, dai quali si poteva desumere un comportamento “univocamente espressivo di una volontà tenacemente protesa alla fuga che, pur nella previsione dell'evento, ne aveva accettato il rischio nella prospettiva dell'impunità”.

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