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Atti di modifica all’inps


L’Inps, con la circolare 11.03.2011, n. 47, precisa che, dal 1.01.2010, gli atti emessi in relazione alla modifica di uno stato di fatto o di diritto dei soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane non possono essere opposti all'Inps qualora siano trascorsi 3 anni dal verificarsi dei presupposti che li hanno determinati.
- Dopo tale termine, le determinazioni delle commissioni provinciali per l'artigianato non potranno avere valore vincolante nei confronti dell’Istituto, relativamente all’obbligo contributivo alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli artigiani.
Studio Cassone 3


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