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Decadenza per la vendita del bene indiviso se manca la volonta` di un singolo

Qualora le parti abbiano manifestato in modo inequivoco la volontà di considerare il bene oggetto del contratto di vendita come bene indiviso, il perfezionamento del negozio si verifica solo se viene venduto unitariamente l'intero bene. Di conseguenza di fronte ad una singola manifestazione del consenso che si pone come invalida si verifica l'intera caducazione del contratto per mancanza della volontà negoziale della parte complessa. Non solo. In questo caso si esclude che possa positivamente intervenire una pronuncia giudiziale in sostituzione del mancato consenso.

A tali conclusioni è giunta la seconda sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza del 1° marzo 2011, n. 5027, rigettando la richiesta del ricorrente che lamentava l'erroneità della pronuncia della Corte di appello ritenendo che il contratto preliminare di vendita era da considerare divisibile fra le varie parti promittenti venditrici, ognuno dei quali aveva ad oggetto le singole quote del bene compromesso.

Ma la Corte ha accertato che il preliminare di vendita aveva ad oggetto un bene in comproprietà indivisa ed in tale circostanza “si deve ritenere che i promettenti venditori si pongano congiuntamente come un'unica parte contrattuale complessa e che, dunque, le singole manifestazioni di volontà provenienti da ciascuno di essi siano prive di una specifica autonomia e destinate, invece, a fondersi in un'unica manifestazione negoziale, dovendosi presumere che il bene sia stato considerato dalle parti come un "unicum" giuridico inscindibile”.


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