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Detrazioni 36% e 55%

Aggiornamenti e chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate.

Con la risoluzione n. 4 del 04 Gennaio 2011 l'Agenzia delle Entrate ribadisce che si può usufruire della detrazione del 36% e del 55% soltanto per le spese riferibili alla parte preesistente escludendo l'agevolazione per la parte riconducibile a "nuova costruzione".
Possono presentarsi quindi i seguenti casi:
1. ristrutturazione con demolizione e ricostruzione
2. si può usufruire delle detrazioni solo in caso di fedele ricostruzione rispettando cioè la volumetria e la sagoma dell'immobile preesistente
3. non sono agevolabili le demolizioni e ricostruzioni con ampliamento, trattandosi in sostanza di una "nuova costruzione", mentre le ristrutturazioni senza demolizione con ampliamento rientrano tra le spese agevolabili
4. le spese riferibili alla sola parte esistente (e non quella oggetto di ampliamenti) possono usufruire della detrazione del 36% e del 55%.
L'unica eccezione è rappresentata dall'ampliamento per la costruzione di posti auto per la quale la normativa prevede la detrazione del 36%.
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