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Rol non goduti senza sanzioni, obbligo contributivo al 16 del mese


08/03/2011 - n. 16/2011
destinatario: Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
istanza:
mancato godimento o pagamento ROL, obbligazione contributiva e regime sanzionatorio .

Oggetto dell’interpello il mancato godimento/pagamento dei permessi per riduzione di orario e per ex festività alle scadenze collettivamente stabilite – obbligazione contributiva e regime sanzionatorio.

Secondo il Ministero il ROL è un istituto di previsione meramente contrattuale e, pertanto, la relativa disciplina risulta rimessa all’accordo delle parti, evidenziando altresì che “il mancato rispetto degli accordi così stabiliti, non contempla alcuna ipotesi sanzionatoria, né penale né amministrativa”.

Non risultano sanzionabili le errate o omesse registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, ex art. 39 L. n. 133/08, in ordine ai permessi orari, in quanto non abbiano alcun riflesso sui trattamenti retributivi, fiscali e previdenziali.

Con particolare riferimento, invece, all’insorgenza dell’obbligazione contributiva in caso di mancato godimento dei permessi, nonché del mancato pagamento dell’indennità sostitutiva degli stessi alle scadenze stabilite dai CCNL, il ministero evidenzia che tale obbligazione, in linea con i principi che regolano la materia previdenziale, va individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi.

Pertanto, ritiene che l’adempimento dell’obbligo contributivo non possa subire alcuno slittamento temporale e di conseguenza il versamento dei relativi contributi debba essere effettuato, secondo le regole generali, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso.



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