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Il leaseback ricade nell’abuso di diritto se manca la motivazione economica

Il contenzioso tra un contribuente – società che ha posto in essere un’operazione di sale and lease back relativa ad un capannone industriale – e l’Amministrazione finanziaria, dopo essere passato in commissione provinciale e regionale, arriva di fronte alla Suprema Corte.

In questa sede, la società chiedeva la censura della pronuncia con cui era stato respinto il proprio appello, sia per irregolarità delle operazioni sia per violazione dell’articolo 37-bis del Dpr n. 600/73, che nell’elencare operazioni potenzialmente elusive non ha esplicitamente menzionato anche l’operazione di lease back.

Con la sentenza n. 5583, depositata in data 9 marzo 2011, la Corte di Cassazione ricorda che oggi è lecito esaminare le operazioni poste in essere dall’imprenditore, ai fini del riconoscimento del diritto alla deduzione o di altre forme di benefici, alla luce del concetto di abuso di diritto.

Si ricorda che secondo la giurisprudenza comunitaria sono da considerare abusive del diritto tutte quelle operazioni che, seppure non invalide, sono compiute esclusivamente allo scopo di ottenere vantaggi fiscali.

Alla luce di tale interpretazione, la Suprema Corte riconosce, dunque, che anche un’operazione di sale and lease back se messa in atto, senza addurre motivazioni diverse da quella di ottenere un risparmio fiscale (manca la motivazione economica), deve essere fatta rientrare nella fattispecie dell’abuso di diritto. A nulla serve giustificarsi ribadendo che la specifica operazione non rientra tra quelle espressamente indicate per l’applicazione delle norme antielusive.


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