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Niente evasione se l'imposta globalmente corrisposta e` maggiore di quella dovuta


La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8972 depositata lo scorso 8 marzo 2011, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura di Napoli avverso la decisione con cui il Tribunale del riesame aveva revocato il sequestro preventivo comminato nei confronti dei beni di un professionista a seguito dell'accusa di evasione fiscale mediante indicazione di un imponibile inferiore a quello effettivo.

La condotta contestata all'uomo era quella di aver emesso delle fatture false per delle attività svolte in qualità di consulente finanziario nei confronti di una società semplice, costituita con la moglie.

I giudici di legittimità hanno escluso, tuttavia, la sussistenza del dolo specifico richiesto per la configurabilità del reato ipotizzato, e ciò in quanto, “a prescindere dal ricorrere o meno di una falsità soggettiva delle fatture, l'imposta corrisposta globalmente era stata maggiore di quella che sarebbe stata pagata nel caso che la dichiarazione dei redditi fosse avvenuta computando nella dichiarazione dei redditi dell'indagato tutte le somme pagate per la prestazione professionale”.

Per la Corte, “poiché in relazione alle condotte tributarie di natura dichiarativa, il profitto del reato coincide di fatto con il risparmio fiscale frutto dell'omessa, fraudolenta o infedele dichiarazione, e poiché la confisca (e il preventivo sequestro) del profitto ha come necessario presupposto l'esistenza stessa del profitto, allorché questo non sussista non è possibile disporre la misura ablativa”.

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