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Collocamento disabili nel settore minerario

L'art. 2, c. 12-quater della legge n. 10/2011 assegna termini più ampi ai datori di lavoro del settore minerario ai fini del collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68/1999: si stabilisce, al riguardo, che nei loro confronti il termine per presentare ai Centri per l'impiego la richiesta di assunzione è elevato da 60 a 90 giorni, decorrenti dal giorno in cui i datori sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.

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