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Sicurezza: nel concetto di eccezionalità rientrano anche le situazioni di emergenza


Il Ministero del lavoro, con la nota 10/02/2011 n.3326, ha precisato che possono essere utilizzati per il sollevamento delle persone anche strumenti non progettati per tale scopo quando si deve operare in situazioni di emergenza.


Al Ministero del lavoro è stato chiesto in particolare cosa si intenda con la locuzione “a titolo eccezionale” previsto al punto 3.1.4 dell’allegato VI del DLgs 81/2008 che regolamenta l’utilizzo di attrezzature per il sollevamento delle persone.


Secondo il Ministero nel concetto di eccezionalità che giustifica l’utilizzo di strumenti per un fine che non è loro proprio (nel caso in esame l’utilizzo di attrezzature aventi una finalità diversa rispetto al sollevamento delle persone) rientrano anche i casi in cui l’attività deve essere eseguita immediatamente al fine di prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio oppure quando si devono effettuare determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo e le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori condizioni di sicurezza.


In ogni caso l’utilizzo eccezionale di strumenti per scopi diversi da quelli che gli sono propri necessita a valle di una analisi dei rischi, di una valutazione dei criteri per la scelta più appropriata delle attrezzature da impiegare, di una verifica dei requisiti delle apparecchiature accessorie da abbinare ad essi e della determinazione delle modalità operative per le varie fasi di lavoro in cui i sistemi così realizzati sono utilizzati.




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