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La nuova ipotesi di confisca amministrativa in materia di lavoro

Come noto, in data 18 dicembre 2010, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 295 la Legge 17 dicembre 2010, n. 217 recante ‘Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza’.

La suddetta legge ha di fatto introdotto, tra le norme in materia di sanzioni amministrative accessorie, una nuova ipotesi di confisca amministrativa.

Di fatto, l’articolo 9 della Legge n. 217/2010, integrando l’articolo 20 della Legge n. 689/1981, ha stabilito che ‘ in presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti’ .

Attraverso il suddetto articolo viene così introdotta una nuova ipotesi di confisca obbligatoria, che deve essere sempre disposta nei confronti delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, qualora vengano accertate violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Di fatto la suddetta disposizione introduce una deroga al principio generale sancito dal primo comma dell'art. 20 della legge n. 689/81 che invece prevede che l'autorità amministrativa possa applicare le sanzioni amministrative o penali accessorie consistenti nella privazione o sospensione di facoltà e diritti solo previa ordinanza-ingiunzione o sentenza di condanna.

Pertanto, ai sensi della suddetta integrazione, l’articolo 20 di cui sopra dispone due tipi di confisca amministrativa:

- Una facoltativa à già prevista dall’articolo 20; integra l’ipotesi in cui il bene è servito o destinato a commettere una violazione;

- Una obbligatoria à introdotta dall’articolo 9 della Legge n. 217/2010 e concernente l’ipotesi in cui il bene costituisce il prodotto di una violazione ovvero quando la fabbricazione, l’uso, la detenzione dello stesso costituisca di per sé illecito amministrativo.

La confisca in materia di lavoro: caratteristiche

La nuova confisca in materia di lavoro, così come introdotta dall’articolo 9 della Legge n. 217/2010 ha natura obbligatoria.

La suddetta disposizione è adottata dagli ispettori del lavoro in presenza di violazioni gravi o reiterate ed indica espressamente le aree di intervento del provvedimento in esame quali:

- La tutela del lavoro;

- Igiene sul luogo di lavoro;

- Prevenzione degli infortuni.

La confisca amministrativa obbligatoria può operare in presenza di violazioni gravi o reiterate: in merito al concetto di gravità, la disposizione non precisa di fatto il contenuto. In ogni caso, in linea con quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007, ai fini dell’individuazione delle gravi violazioni in materia di lavoro, il Ministero elenca tra le ipotesi:

- Le violazioni in materia di lavoro sommerso;

- Violazione in merito all’occupazione dei lavoratori clandestini;

- Violazioni dovute al mancato rispetto dei riposi giornalieri e settimanali.

Per quanto riguarda il concetto di reiterazione, l’articolo 8bis della Legge n. 689/7981 prevede che si abbia reiterazione quando ‘nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con un unico provvedimento esecutivo’.

L’indole può essere considerata la stessa se siano state commesse violazioni della stessa disposizione o anche di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti o per le modalità delle condotte, si presentano come sostanzialmente omogenee o con caratteri fondamentali comuni.

Oggetto della confisca : le cose confiscabili sono quelle che si siano poste in rapporto di strumentalità rispetto alla violazione amministrativa commessa, o che siano risultate il prodotto dell’azione illecita. In ogni caso la confisca non è applicabile se le cose appartengono a persone estranee alla violazione. In ogni caso, secondo la Cassazione, ‘il proprietario della cosa che è servita a commettere la violazione amministrativa non può considerarsi persona estranea alla stessa nelle ipotesi in cui sussista un suo obbligo solidale con quello dell’autore della violazione’. Di fatto, il proprietario non resta assoggettato a confisca solo qualora provi che la cosa fu utilizzata contro la sua volontà [ Cassazione, sentenza 16 aprile 1991, n.4036].

Il provvedimento non è inoltre adottabile in tutti i casi per i quali sia prevista la possibilità di regolarizzazione: pertanto la confisca amministrativa in materia di lavoro non è adottabile per tutte le violazioni amministrative diffidabili ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

L’azione di confisca, ai sensi dell’articolo 9 della Legge n. 127/2010, non può essere adottata da tutte le amministrazioni competenti ad effettuare accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale. Sono legittimate ad adottare il provvedimento in parola solo le Direzioni Provinciali del lavoro e le Aziende Sanitarie Locali.

Pertanto la competenza ad adottare il provvedimento di confisca è da individuare:

- Nella DPL, per le sanzioni in materia di tutela del lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro contestate dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro;

- Nel Presidente della Giunta regionale, per le sanzioni in materia di sicurezza applicate dal personale ispettivo delle A.S.L..

Opposizione alla confisca : l’articolo 22 della legge n. 689/1981 prevede che ‘ contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell’articolo 22bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento’ .

Pertanto, ai sensi della suddetta disposizione il giudice competente è il Tribunale ordinario in composizione monocratica. E’ da precisare in merito che l’ordinanza che ingiunge la confisca acquista esecutività solo quando il provvedimento diventi definitivo e cioè con il decorso del termine per proporre opposizione, ovvero con l’emissione della sentenza passata in giudicato nel caso sia stata proposta opposizione all’ordinanza.

Studio Cassone 3


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