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Comunicati Stampa

La riammissione alla rateazione delle cartelle di pagamento

Con la numero 41, l'Agenzia delle Entrate commenta la norma che consente al contribuente, a determinate condizioni, di poter riattivare la rateazione degli importi in fase di riscossione, qualora sia precedentemente decaduto per mancato pagamento di alcune rate.

Una prima condizione richiesta è che il debitore sia decaduto dal piano di rateazione nel periodo successivo alla data del 15 ottobre 2015 e fino alla data del primo luglio 2016.

La seconda condizione riguarda, invece, gli istituti nell'ambito dei quali la rateazione originaria è stata concessa. La norma prescrive, infatti, che si debba trattare della definizione degli accertamenti in base al Dlgs 218/1997, oppure di omessa impugnazione degli stessi.

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