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Comunicati Stampa

Irap e autonoma organizzazione

Nella Risoluzione n.82/E/2016 viene riportata l'istanza presentata da un medico in regime di convenzione con il SSN, il quale dichiara che il proprio studio "risponde alle caratteristiche dell'art.22 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina del rapporto con i medici di medicina generale", evidenziando che l'attività viene svolta senza elementi di organizzazione, in quanto non si avvale di personale dipendente o assimilato e utilizza beni strumentali di modesto valore.

La disciplina dell'interpello ha subito, a decorrere dal 2016, significative modifiche. Il contribuente può richiedere il parere dell'amministrazione finanziaria su un caso concreto e personale con riferimento all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza non solo sulla corretta interpretazioni delle disposizioni, ma anche sulla corretta qualificazione della fattispecie prospettata.

In riferimento all'attività di medico di medicina generale convenzionato con il SSN, nella Circolare n.28/E/2010, è stato precisato che lo studio e le attrezzature previste in convenzione possono essere considerate il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività da parte del medico, mentre l'esistenza dell'autonoma organizzazione è configurabile in presenza di elementi che superano lo standard previsto dalla convenzione e che devono essere pertanto valutati volta per volta.

L'Agenzia conclude affermando che la verifica della sussistenza di un'autonoma organizzazione ai fini dell'IRAP, non può essere effettuata solo attraverso la valutazione della documentazione prodotta in sede di interpello ma è necessario accertare le concrete modalità di esercizio dell'attività svolta attraverso un esame di circostanze che non sono dimostrabili tramite interpello.

Pertanto, in riferimento al quesito posto, rinvia alle indicazioni fornite dalla circolare n.28/E/2010.