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Comunicati Stampa

Perdite su crediti: loro deducibilità fiscale

Il nuovo comma 5-bis dell’art. 101 del Tuir stabilisce che per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei
confronti dei debitori assoggettati a procedure concorsuali la deduzione della perdita è ammessa nel periodo d’imposta in cui si verifica l’imputazione in bilancio, anche se quest’ultima avviene successivamente al periodo in cui il debitore si considera assoggettato alla procedura concorsuale ovvero risulti decorso il termine di 6 mesi dalla scadenza dei crediti di “modico” valore.

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