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Comunicazione dati spese sanitarie 2016. le sanzioni per l'indempimento

L'art.3 comma 3 del D.Lgs. 175/2014 prevede che ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero, i policlinici universitari, le farmacie, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione di assistenza protesica e integrativa, i presidi accreditati per l'erogazione di servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri comunicano al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 (anche per il 2016). A partire dal 2016 l'obbligo vige anche per strutture non accreditate con il SSN.
L'art. 3 comma 3 del D.Lgs suddetto dispone che "in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al comma 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000".