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Commercialista: È reato senza titolo e con lo schermo di una societÀ

Stretta su chi esercita la professione di commercialista senza averne titolo: si configura il reato di esercizio abusivo della professione, ex art. 348 cod. pen., anche quando gli atti tipici dell’attività siano espletati come partecipante a una società fornitrice di servizi. Chi offre la prestazione professionale attraverso lo schermo societario deve essere comunque in possesso dell’abilitazione.
È quanto emerge dalla sentenza 27 giugno 2016, n. 26617, della Sesta Sezione Penale della Cassazione.