Sei in: Risorse: Comunicati Stampa:

Comunicati Stampa

Porto d’armi: certificato medico per tutti entro il 4 maggio, nessuna categoria esentata

PORTO D’ARMI: CERTIFICATO MEDICO PER TUTTI ENTRO IL 4 MAGGIO, NESSUNA CATEGORIA ESENTATA
Il Decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi", ha previsto, all'art. 6, comma 2, , nei confronti dei meri "detentori" l'obbligo di presentazione - una tantum - del certificato medico, attualmente previsto dall'art. 35, settimo comma del T.U.L.P.S., entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del d. lgs. in esame, ovvero entro il 4 maggio 2015 .


Inoltre, il comma 2 in questione prevede che, trascorsi i diciotto mesi, sia sempre possibile, per l'interessato, presentare il certificato medico nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente.

Dunque, entro il prossimo 4 maggio 2015 , i soggetti detentori di armi dovranno produrre il certificato medico previsto per il rilascio del nulla osta all'acquisto/detenzione di armi, previsto dall'art 35 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, salvo che non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti alla data del 5 Novembre 2013 (come nel caso dei titolari di licenza di porto d'armi in corso di validità).
Il certificato medico in questione è rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario (attualmente ASL) o da un medico militare; dallo stesso deve risultare che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e volere.
Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico, rilasciato dal medico di fiducia, di data non anteriore a tre mesi. Il medico accertatore potrà richiedere, ove ritenuto necessario, ulteriori specifici esami o visite specialistiche, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche.
E' evidente che il privato detentore di armi potrà spontaneamente presentare il certificato in questione al competente ufficio di pubblica sicurezza, ovvero senza attendere il provvedimento di diffida da parte dell'ufficio medesimo.
In relazione, al dubbio sulla possibilità di acquisire l’attestato di servizio in luogo del certificato medico di idoneità psicofìsica, si rappresenta che il D.M. Sanità 28 aprile 1998, concernente i requisiti psico-fisici minimi richiesti per il rilascio /rinnovo delle licenze di porto d’armi (nel caso di specie, ex art. 42 T.U.L.P.S.), non esenta alcuna categoria di soggetti dall’obbligo di presentazione della prevista certificazione sanitaria di idoneità psico-fisica, ai fini del rilascio/rinnovo di tali autorizzazioni.
//www.infodifesa.it/2015/04/porto-darmi-certificato-medico-per.html