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Newsletter 3

Notiziario online – newsletter n.3

Corte di Cassazione, 22 ottobre 2014 n. 22330

L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, pur non essendo custode dei fondi privati che la fiancheggiano, né avendo alcun obbligo di provvedere alla manutenzione di essi, ha tuttavia l'obbligo di vigilare affinchè dai suddetti fondi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada e, in caso affermativo, attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere. Ne consegue che è in colpa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2043 codice civile, l'ente proprietario della strada pubblica il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza d'una situazione di pericolo proveniente da un fondo privato, non la segnali al proprietario di questa, né adotti altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione”.

Corte di Cassazione, 16 ottobre 2014 n. 21957

In ordine alle violazioni alle norme del C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992), con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo di cui al combinato disposto degli artt. 126 bis, comma 2, penultimo periodo e 180, comma 8, del citato C.d.S., il proprietario del veicolo, quale responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni non meno che dei terzi, deve sempre conoscere l'identità dei soggetti cui ne affida la conduzione