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Notiziario online – newsletter n.23

Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile sentenza numero 553/2012.
Il principio
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La società venditrice - mittente ha diritto al risarcimento del danno per il furto della merce lasciata incustodita dal vettore. Tanto, anche se l’incarico è stato affidato ad un subvettore.

La norma. Si premette che l’articolo 1510, II comma, del codice civile, che regola la vendita con spedizione, afferma che “salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore (1678 e seguenti) o allo spedizioniere (1737 e seguenti); le spese del trasporto sono a carico del compratore (1475)”. Ciò premesso, passiamo ad esaminare più nel dettaglio la vicenda da cui ha tratto origine la pronuncia in commento.

Il primo grado. Il giudice di pace di Rimini, in accoglimento della domanda della società Alfa s.n.c. (venditrice/mittente), condannava la Tao S.r.l. (vettrice) al pagamento di una congrua somma, maggiorata degli interessi, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata consegna al destinatario di una busta contenente oggetti di valore. In particolare, della consegna era stato incaricato un subvettore che aveva lasciato il plico tra la vetrina e la saracinesca dell’esercizio commerciale destinatario, durante l’orario di chiusura.

L’appello. Contro la suddetta statuizione, la società vettrice proponeva appello, ma senza successo. Il Tribunale, infatti, ne rigettava il gravame, sostenendo che il vettore risponde della regolarità dell’intero trasporto, essendo responsabile anche in relazione alla perdita o avaria della merce, imputabile al subvettore da lui incaricato. A questo punto, la società vettrice, non rinunciando all’azione, portava la vicenda sino in Cassazione.

La Corte. Lo diciamo subito. I Giudici con l’ermellino hanno ritenuto il ricorso meritevole di rigetto. La Terza Sezione Civile, tra le altre cose ha chiarito che: “ nella vendita con spedizione disciplinata dall’articolo 1510 del codice civile, il contratto di trasporto, concluso tra venditore - mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore mittente e acquirente - destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dagli articolo 1683 del codice civile, con la conseguenza che il venditore - mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento - fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quale esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ex articolo 1689 del codice civile” . Morale della favola: il ricorrente è stato pure condannato alla rifusione delle spese del giudizio.