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Notiziario online – newsletter n.20

Corte di Cassazione – Ammissibilità del piano concordatario: il sindacato del giudice non può sconfinare nel merito della valutazione di fattibilità economica.

Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 11423, 22 maggio 2014, Pres. Rordorf, Rel. De Chiara.

Piano concordatario – Fattibilità – Presupposto di ammissibilità – Sindacato del giudice – Prognosi di concreta realizzabilità.

Piano concordatario – Fattibilità giuridica – Incompatibilità con norme inderogabili – Fattibilità economica – Concreta realizzabilità – Sindacato del giudice – Margine di rischio – Arbitrio dei soli creditori.

Fattibilità economica del piano – Attitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati – Causa concreta del concordato.

Limiti del sindacato del giudice - Merito della fattibilità economica – Affitto – Pagamento del canone – Soddisfacimento delle esigenze del concordato.

Art. 162 l. fall. – Ammissibilità del concordato - Audizione del debitore in camera di consiglio – Udienza prefallimentare - Non necessaria autonomia delle udienze – Rispetto del diritto di difesa.

La fattibilità del piano concordatario, intesa come prognosi di concreta realizzabilità dello stesso, costituisce uno dei presupposti di ammissibilità del concordato, sul quale il giudice deve pronunciarsi esercitando un sindacato che non è "di secondo grado": non si esercita, cioè, sulla sola completezza e congruità logica dell'attestazione del professionista di cui all'art. 161, comma 3, l. f., ma consiste nella verifica diretta del presupposto stesso.

La fattibilità del piano concordatario si distingue in fattibilità giuridica, intesa come incompatibilità del piano con norme inderogabili, e fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo. Il sindacato sulla fattibilità economica del piano è intriso di valutazioni prognostiche fisiologicamente opinabili e comportanti un margine di errore, nel che è insito anche un margine di rischio, del quale è ragionevole che siano arbitri i soli creditori, in coerenza con l'impianto generale prevalentemente contrattualistico dell'istituto del concordato preventivo.

Con riferimento alla fattibilità economica, il sindacato officioso del giudice concerne la sola verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minima soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole.

Il sindacato del giudice non può sconfinare nel merito della valutazione di fattibilità economica. Così, nel caso specifico, la Corte non può intervenire giudicando sulla possibilità della società affittuaria dell'azienda di produrre risultati imprenditoriali sufficienti ad assicurare al debitore proponente il pagamento del canone d’affitto occorrente al soddisfacimento delle esigenze del concordato.

L’art. 162 l. fall. si limita a prevedere che la declaratoria d’inammissibilità della proposta di concordato preventivo sia emessa “sentito il debitore in camera di consiglio”, e nulla vieta che tale audizione coincida con quella relativa ad eventuali istanze di fallimento, com’è anzi consigliato dalla stretta connessione di quella proposta e di quelle istanze, suscettibili di sfociare in provvedimenti - il decreto di inammissibilità del concordato e la sentenza dichiarativa del fallimento - a loro volta strettamente connessi.