Sei in: Articoli: NEWS : 2012:

Newsletter 14

Notiziario online – newsletter n.14

Cassazione Sez. II, sentenza 22 febbraio 2011 n. 4278 -

Caparra e penale - Caparra confirmatoria – Funzione - Conseguenze.

Cc, articolo 1385)

La caparra confirmatoria, ai sensi dell’articolo 1385 del Cc, assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento, qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge e, in tal caso, è legittimata a ritenere la caparra ricevuta o a esigere il doppio di quella versata. Qualora, invece, detta parte abbia preferito domandare la risoluzione o esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno rimane regolato dalla norme generali, onde il pregiudizio subito dovrà in tale caso essere provato nell’ an e nel quantum giacché la caparra conserva solo la funzione di garanzia dell’obbligazione risarcitoria. Deve escludersi, pertanto, che accertato l’inadempimento di una parte, e dichiarata la risoluzione del contratto, con conseguente cessazione del vincolo contrattuale, la parte ritenuta non inadempiente possa trattenere la somma a titolo di caparra confirmatoria, ancorché non abbia provato il danno, allorché sia stata la medesima parte adempiente ad avere richiesto la declaratoria di risoluzione.

Cassazione Sezione III, sentenza 11 gennaio 2011 n. 439

Obbligazioni in genere - Concessione di un bene in pegno - Diminuzione della garanzia generica del debitore - Effetti. (Cc, articoli 2787 e 2901)

La concessione di un bene in pegno è negozio di disposizione patrimoniale suscettibile di determinare una diminuzione della garanzia generica del debitore, potendo concretamente condurre, seppure in modo mediato, allo stesso risultato finale dell’alienazione del bene oggetto della garanzia reale e, quindi, a un depauperamento dell’obbligato, di talché del tutto irrilevante è il valore economico del bene stesso. Peraltro, a norma dell’articolo 2787 del Cc, il creditore in cui favore il pegno è costituito ha, in via di principio, il diritto di farsi pagare con prelazione, il che ancor più circoscrive le concrete possibilità per i creditori chirografari di fare affidamento, per la soddisfazione dei loro crediti, sulla cosa data in pegno.