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Sulla invalidita' della perizia grafologica su copia fotostatica

di ProfessioneGiustizia.it - 06/10/2014 //www.professionegiustizia.it/notizie/notizia.php?id=573

La Corte di Cassazione, con ordinanza 20484/14 si esprime sulla non validita' della perizia grafologica eseguita solamente su una copia fotostatica della scrittura esaminata. Raddoppio del CU per la parte soccombente

Nel classico caso di impugnazione di testamento olografo nel corso di causa si era proceduto a sottoporre la scrittura contenente la disposizione testamentaria ad una consulenza tecnica d'ufficio grafologica.

Il caso arriva in corte di cassazione, che decide con ordinanza del 29 settembre 2014, n. 20484

La censura mossa da parte ricorrente alle sentenze del gravame riguardavano la contestata attendibilità delle conclusioni della c.t.u. in ordine alla ritenuta autografia della scheda testamentaria in oggetto a seguito del rilievo che l’ esame grafologico era stato effettuato sulla copia fotostatica del documento invece che sull’originale .

Il vizio denunciato riguardava pertanto il fatto che erroneamente il giudice di primo grado aveva attribuito alla suddetta scrittura privata l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2702 c.c., laddove la riconducibilità del contenuto e della sottoscrizione della scrittura privata stessa alla de cuius (cosi da determinare una presunzione legale superabile soltanto con l’esito favorevole della querela di falso) postulava che l’esame grafologico fosse eseguito sul documento in originale.

Secondo la Corte di Cassazione " le argomentazioni in proposito ribadite dalla ricorrente in questa sede sono fondate, posto che in effetti soltanto nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità o addirittura singolarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psico-fisiche del soggetto rappresentati dalla firma; non può invece che risultare inattendibile un esame grafico condotto su di una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed oggettivi (vedi al riguardo in motivazione Cass. 18.2.2000 n. 1831) ".

Da rilevare, per altro verso, come la sentenza recepisca, anche, le disposizioni di modifica del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, in materia di contributo unificato, laddove si prevede l'onere di pagamento di un nuovo contributo unificato per la parte soccombente.

Motiva, in ordine alle spese, la Suprema Corte: " poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-guater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ".