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Coppie omosessuali: ammessa l'adozione particolare

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Il Tribunale per i minorenni di Roma, con pronuncia del 29 agosto 2014, ha accolto la domanda di adozione in favore della compagna della madre biologica.

Va precisato che non si è trattato dell'ordinaria adozione (ossia l'adozione legittimante), bensì del diverso istituto della " adozione in casi particolari ", previsto dalla lettera d) dell'articolo 44 della Legge 184/1983.Si tratta di un'adozione con effetti più limitati, rispetto a quella legittimante, ma con presupposti meno rigorosi.

Secondo il Tribunale, l'intento, che poi è quello perseguito dall'articolo 44 sopra citato, è stato quello di favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e i parenti o le persone che già da tempo si prendono cura del minore stesso (che nella specie era appunto la compagna della madre biologica, con le quali la bambina è nata e cresciuta, instaurando con loro un legame inscindibile che, a prescindere da qualsiasi "classificazione giuridica", nulla ha di diverso rispetto a un vero e proprio vincolo genitoriale).

I Giudici minorili hanno anche evidenziato che la norma non prevede la necessità di un "rapporto di coniugio" e dunque "può essere disposta a favore del convivente del genitore dell'adottando".

E pertanto, poichè non fa distinzioni tra coppie conviventi eterosessuali od omosessuali, essa "non può non applicarsi anche a conviventi del medesimo sesso".

Una diversa interpretazione della norma potrebbe dar luogo ad una violazione dei principi sanciti dalla Costituzione e dalla Cedu.In particolare è stata richiamata la sentenza 138/2010 della Corte costituzionale, che riconosce come formazione sociale da tutelare anche l'unione omosessuale intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso.

Inoltre bisogna anche considerare il principio di uguaglianza, che vieta ogni discriminazione in ragione del sesso.

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