Sei in: Risorse: Annunci:
Rinnovi ed esletamento pratiche v.v.f. (vigili del fuoco)

GAMBA ARTURO & C. s.a.s.
Via San Pietro n°45
80026 Casoria (NA)
Tel./ Fax 081 7385571
email:info@gambatermoimpianti.it


I NOSTRI SERVIZI PER ANTICENDIO V.V.F ED ISPESL


Espletamento Pratiche Certificato prevenzione Incendi per Centrali Termiche, Garage(box auto), Fabbricati con altezza in gronda maggiore di 24m, Industrie, Istituti scolastici, Istituti di suore, Condomini.
Rinnovi Certificati prevenzione Incendi ogni cinque anni.
Scia per gli impianti Antincendio ex perizia giurata per gli Idranti.
Espletamento Pratiche Ispesl per gli impianti termici > 35 Kw.
Rinnovi Asl per centrali termiche ogni cinque anni.

Antincendio - Avvio attività a richio incendio - Emissione o rinnovo CPI
La sicurezza antincendio è tra i diritti fondamentali del cittadino e lo Stato obbliga i responsabili delle attività lavorative ad attuare misure tecniche che permettano il raggiungimento dell'obiettivo di sicurezza antincendio. Inoltre lo Stato ha stabilito che il controllo pubblico sulla sicurezza antincendio sia affidato al Ministero dell’Interno e sia esercitato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
La disciplina della "Prevenzione incendi" ha lo scopo di approfondire l’ambito della sicurezza antincendio e proporre misure, comportamenti ed accorgimenti in grado di assicurare l’incolumità delle persone e ridurre al minimo le perdite materiali e i danni all'ambiente. La salvezza delle persone ne costituisce l’obiettivo primario e prevalente.
Più in generale gli obiettivi della prevenzione incendi sono:
• Minimizzare le occasioni di incendio;
• Garantire che le persone coinvolte possano lasciare indenne l’edificio, o essere soccorsi altrimenti;
• Assicurare la capacità portante dell’edificio per un periodo di tempo determinato;
• Limitare la produzione e la propagazione del fumo e del fuoco all’interno dell’edificio;
• Limitare la produzione e la propagazione del fuoco ad edifici vicini;
• Consentire l’intervento efficace delle squadre di soccorso, tutelando nel contempo la loro sicurezza.
Il 7 ottobre 2011 è entrato in vigore il DPR 151/2011, che ha comportato la semplificazione delle procedure di prevenzione incendi, fino a quella data vigenti. Sulla base di tale Decreto, è stata modificata la lista delle tipologie di attività soggette alla prevenzione incendi, e si sono suddivise le attività lavorative in 3 categorie a rischio incendio crescente: A, B, C. La complessità delle procedure amministrative è stata quindi bilanciata rispetto alla classe di rischio:
• "A" - Attività semplici - è sufficiente il deposito di un modello asseverato (“segnalazione certificata di inizio attività”) da parte di un tecnico abilitato; i VVF effettueranno delle visite di controllo a campione.
• "B" - Attività mediamente complesse - è necessario il deposito di un progetto, che sarà esaminato entro 60 giorni; i VVF effettueranno delle visite di controllo a campione.
• "C" - Attività complesse - è necessario il deposito di un progetto, che sarà esaminato entro 60 giorni, ma in questo caso i controlli dei VVF avverranno a tappeto.
Di seguito è riportato uno schema sintetico della differenziazione del procedimento riguardante il rilascio dei nuovi pareri di conformità antincendio:

Dal punto di vista operativo, i dettagli inerenti la presentazione delle pratiche sono riportati nel D.M. 07/08/2012, in vigore dal 27 novembre 2012. Nell'allegato III di tale decreto è anche presente l'elenco aggiornato di tutte le attività soggette a prevenzione incendi, con una suddivisione in sottoclassi, che non era presente nel DPR 151/2011.
I professionisti A2C che operano nel campo antincendio sono abilitati ai sensi della ex L.818/84 (art. 16 del D.Lgs 139/2006) e si occupano di tutte le pratiche inerenti la Prevenzione Incendi; in particolare:
• Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini dell'Antincendio (SCIA);
• Istanza ai VVF per la valutazione dei progetti, al fine di ottenere il parere di conformità;
• Richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio;
• Istanza ai VVF di deroga alla normativa antincendio;
• Istanza ai VVF di Nulla Osta di Fattibilità antincendio (NOF);
• Assistenza per il passaggio dal regime di Nulla Osta Provvisorio a quello della conformità antincendio;
• Istanze di voltura delle attività soggetto a controllo VVF
• Rilascio/rinnovo SCIA per serbatoi GPL
• valutazione e perizie tecniche su impianti di protezione attiva antincendio esistenti;
• certificazioni ai fini della resistenza di strutture portanti e/o separanti;
• Comunicazione all'ISPESL delle centrali termiche.
In accordo con la normativa vigente, i professionisti A2C elaborano soluzioni che minimizzano il ricorso a modifiche onerose delle strutture o degli impianti, che spesso non sono indispensabili ai fini dell'adeguamento antincendio.

AAVVIO ATTIVITÀ - EMISSIONE DI UN NUOVO PARERE DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DEI VVF
La normativa vigente prevede obbligatoriamente per le attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco il rilascio di un parere di conformità antincendio (detto anche "CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI" o "CPI") da parte dei Vigili del Fuoco ed esplicita che senza questo certificato l’attività non può essere avviata. La richiesta del suddetto parere deve essere presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco da un tecnico abilitato ai sensi della ex L.818/84 (art. 16 del D.Lgs 139/2006).
Le fasi di lavoro del professionista incaricato sono solitamente:
• sopralluogo sull’immobile oggetto della richiesta e raccolta dati;
• redazione del progetto antincendio (o di adeguamento antincendio per attività esistenti), elaborazione della relazione tecnica annessa (solo per le categorie "B" e "C") e consegna presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
• durante la realizzazione delle strutture o degli impianti, si provvede alla raccolta/redazione delle certificazioni REI dei materiali impiegati nella costruzione e delle dichiarazioni di conformità;
• redazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini dell'Antincendio (SCIA);
• attesa del sopralluogo dei Vigili del Fuoco, finalizzata al rilascio del parere di conformità antincendio (detto anche "CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI" o "CPI").
Qualora la struttura oggetto di verifica non si presti (per seri motivi strutturali, impiantistici, o storici) al completo rispetto di tutte le disposizioni antincendio vigenti, si può procede con la richiesta di "Deroga" proponendo misure di sicurezza alternative. Tale casistiche prevede una apposita istanza da presentare ai VVF.
RINNOVO DEL PARERE DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DEI VVF
Il parere di conformità antincendio (detto anche "CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI" o "CPI") ha una scadenza temporale come riportato sullo stesso documento, e comunque ha la durata massima di 5 anni. In particolare la durata varia a seconda dell’attività di riferimento e del livello di rischio associato a tale attività. Il rinnovo deve essere richiesto da un professionista abilitato ai sensi della ex L.818/84 (art. 16 del D.Lgs 139/2006), previa verifica dell’attuale idoneità di tutti i dispositivi antincendio installati nel locale e della conformità al precedente progetto antincendio approvato dai vigili del fuoco


Prezzo: N.D. | Tipo: vendo

RICHIEDI INFO